I certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (legge n.183 del 12 novembre 2011).
Normativa di riferimento
- Legge n.183 del 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", art. 15.
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa ".
Che cos'è l'Autocertificazione
É la possibilità di dichiarare una serie di fatti o dati personali, contenuti in albi, elenchi o registri pubblici, in sostituzione del certificato corrispondente, utilizzando i moduli predisposti dagli uffici pubblici.
Quando si può ricorrere all'autocertificazione
Sempre, quando ci si rivolge ad un ufficio pubblico o ad un gestore di pubblico servizio che abbia la necessità di conoscere i dati personali o gli altri fatti per i quali è ammessa.
La pubblica amministrazione è obbligata ad accogliere le autocertificazioni per tutti i casi previsti, mentre i privati sono liberi di accettarle o di richiedere i certificati corrispondenti.
Che cosa si deve fare
Ci si può recare direttamente all'ufficio pubblico per consegnare l'autocertificazione oppure è possibile inviarla via fax, per posta o farla consegnare da altri.
L'autocertificazione è resa valida dalla firma dell'interessato.
Se necessario è possibile riunire tante autocertificazioni nello stesso modulo chiamato dichiarazione cumulativa.
Cosa è possibile autocertificare
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita di figlio
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- appartenenza a ordini professionali
- titolo di studio, esami sostenuti
- qualifica professionale posseduta
- titolo di specializzazione
- titolo di abilitazione
- titolo di formazione
- titolo di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, curatore e simili
- iscrizioni presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- di non aver riportato condanne penali
- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- qualità di vivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
Certificati che NON possono essere sostituiti da dichiarazione:
- medici
- sanitari
- veterinari
- di origine
- di conformità CE
- di marchi
- di brevetti